Legge Condominio
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Bulldog: Abitazione, Proprietà, Regolamento
Bulldog in Condominio
QUANTO AGLI ANIMALI IN CONDOMINIO, VANNO DISTINTI ANIMALI DI PROPRIETA' E ANIMALI LIBERI IN QUELLA CONDOMINIALE.
Animali di proprietà nella proprietà privata
In sede condominiale, per stabilire se si possono tenere animali nelle abitazioni, bisogna verificare la validità delle clausole del regolamento che impongono il divieto di tenuta degli animali. Secondo l'art. 1138, ultimo comma, del Codice Civile, il regolamento non può di regola menomare i diritti di proprietà e di godimento spettanti a ciascuno dei condomini nell'ambito della proprietà esclusiva.
Sul punto la Cassazione si è così espressa (Cass. del 24/3/72 n.899):
a) Le norme del regolamento condominiale, che regolano la capacità dei condomini sulle proprietà esclusive, quindi anche la tenuta degli animali, se sono precostituite dal costruttore o dall'originario unico proprietario dell'intero edificio, devono essere espressamente accettate dai condomini nel contratto di acquisto o locazione o con altro atto separato.
b)Le norme del regolamento possono limitare il pieno esercizio del diritto di proprietà nelle parti esclusive dei singoli condomini solo se decise dall'Assemblea Condominiale all'unanimità. Si renderà quindi necessaria l'approvazione di tutti i condomini e basterà l'opposizione anche di uno solo di essi perchè non possa essere costituito ex novo il divieto di tenuta degli animali.
c)Le disposizioni limitative contenute nel regolamento condominiale a carico della proprietà esclusiva, sopratutto in materia di tenuta degli animali, sono valide se previste dal regolamento approvato dall'assemblea condominiale, se siano trascritte nei pubblici registri immobiliari e menzionate ed accettate nei contratti di acquisto e di locazione.
Animali liberi nella proprietà condominiale
Le leggi a tutela degli animali che vivono in stato di libertà, hanno dettato norme precise in materia.
Gli animali liberi appartenenti allo Stato, che maggiormente si trovano nelle aree condominiali comuni, sono gli uccelli e i gatti.
La legge regionale del Lazio n.63 del 1988, riconosce al gatto il diritto di territorio formulando un espresso divieto di spostamento dei soggetti dai loro habitat (art.13), inteso questo come il luogo dove i gatti trovano abitualmente rifugio, cibo e protezione, identificando quindi il termine aree pubbliche e private e di conseguenza anche i condomini.
Se ne deve concludere che la permanenza dei gatti nelle aree condominiali, siano esse cortili, garage o giardini, è da considerarsi assolutamente legittima, alla stregua della presenza degli uccelli sugli alberi; d'altro canto, al fine di escludere ogni sorta di disturbo dei condomini, la legge prevede che i gatti siano sterilizzati (quindi il loro numero sia tenuto sotto controllo) e che siano nutriti nel rispetto delle norme igeniche.