Considerato che il riconoscimento della
dignita' inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti,
uguali e inalienabili, costituisce il fondamento della liberta', della
giustizia e della pace nel mondo;
- Considerato che il disconoscimento
e il disprezzo dei diritti dell'uomo hanno portato ad atti di barbarie
che offendono la coscienza dell'umanità, e che l'avvento di un
mondo in cui gli esseri umani godono della libertà di parola
e di credo e della libertà dal timore e dal bisogno è
stato proclamato come la più alta aspirazione dell'uomo;
- Considerato che è indispensabile
che i diritti dell'uomo siano protetti da norme giuridiche, se si vuole
evitare che l'uomo sia costretto a ricorrere, come ultima istanza, alla
ribellione contro la tirannia e l'oppressione;
- Considerato che è indispensabile
promuovere lo sviluppo dei rapporti amichevoli tra le Nazioni;
- Considerato che i popoli delle Nazioni
Unite hanno riaffermato nello Statuto la loro fede nei diritti fondamentali
dell'uomo, nella dignità e nel valore della persona umana, nell'eguaglianza
dei diritti dell'uomo e della donna, ed hanno deciso di promuovere il
progresso sociale e un migliore tenore di vita in una maggiore libertà;
- Considerato che gli Stati membri si
sono impegnati a perseguire, in cooperazione con le Nazioni Unite, il
rispetto e l'osservanza universale dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali;
- Considerato che una concezione comune
di questi diritti e di queste libertà è della massima
importanza per la piena realizzazione di questi impegni;
L'Assemblea Generale proclama
la presente Dichiarazione Universale
dei Diritti Dell'Uomo come ideale da raggiungersi da tutti i popoli e
da tutte le Nazioni, al fine che ogni individuo e ogni organo della società
avendo costantemente presente questa Dichiarazione, si sforzi di promuovere,
con l'insegnamento e l'educazione, il rispetto di questi diritti e di
queste libertà e di garantirne, mediante misure progressive di
carattere nazionale e internazionale, l'universale ed effettivo riconoscimento
e rispetto tanto fra popoli degli stessi Stati membri, quanto fra quelli
dei territori sottoposti alla loro giurisdizione.
Articolo 1
Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali
in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione di coscienza e
devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.
Articolo 2
- Ad ogni individuo spettano tutti i diritti
e tutte le libertà enunciati nella presente Dichiarazione, senza
distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua,
di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale
o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione.
- Nessuna distinzione sarà inoltre
stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o internazionale
del Paese o del territorio cui una persona appartiene, sia che tale
Paese o territorio sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione
fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi altra limitazione
di sovranità.
Articolo 3
Ogni individuo ha diritto alla vita, alla
libertà ed alla sicurezza della propria persona.
Articolo 4
Nessun individuo potrà essere tenuto
in stato di schiavitù o di servitù; la schiavitù e
la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma.
Articolo 5
Nessun individuo potrà essere sottoposto
a trattamento o punizioni crudeli, inumani o degradanti.
Articolo 6
Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo,
al riconoscimento della sua personalità giuridica.
Articolo 7
Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno
diritto, senza alcuna discriminazione, ad un'eguale tutela da parte della
legge. Tutti hanno diritto ad un'eguale tutela contro ogni discriminazione
che violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a
tale discriminazione.
Articolo 8
Ogni individuo ha diritto ad un'effettiva
possibiltà di ricorso a competenti tribunali nazionali contro atti
che violino i diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla costituzione
o dalla legge.
Articolo 9
Nessun individuo potrà essere arbitrariamente
arrestato, detenuto o esiliato.
Articolo 10
Ogni individuo ha diritto, in posizione di
piena uguaglianza, ad una equa e pubblica udienza davanti ad un tribunale
indipendente e imparziale, al fine della determinazione dei suoi diritti
e dei suoi doveri, nonchè della fondatezza di ogni accusa penale
che gli venga rivolta.
Articolo 11
- Ogni individuo accusato di reato è
presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata
legalmente in un pubblico processo nel quale egli abbia avuto tutte
le garanzie per la sua difesa.
- Nessun individuo sarà condannato
per un comportamento commissivo od omissivo che, al momento in cui sia
stato perpetrato, non costituisse reato secondo il diritto interno o
secondo il diritto internazionale. Non potrà del pari essere
inflitta alcuna pena superiore a quella applicabile al momento in cui
il reato sia stato commesso.
Articolo 12
Nessun individuo potrà essere sottoposto
ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella
sua casa, nella sua corrispondenza, nè a lesioni del suo onore e
della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla
legge contro tali interferenze o lesioni.
Articolo 13
- Ogni individuo ha diritto alla libertà
di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato.
- Ogni individuo ha diritto di lasciare
qualsiasi Paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio Paese.
Articolo 14
- Ogni individuo ha diritto di cercare
e di godere in altri Paesi asilo dalle persecuzioni.
- Questo diritto non potrà essere
invocato qualora l'individuo sia realmente ricercato per reati non politici
o per azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite.
Articolo 15
- Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza.
- Nessun individuo potrà essere
arbitrariamente privato della sua cittadinanza, nè del diritto
di mutare cittadinanza.
Articolo 16
- Uomini e donne in età adatta
hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna
limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti
riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all'atto del suo scioglimento.
- Il matrimonio potrà essere concluso
soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi.
- La famiglia è il nucleo naturale
e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta
dalla società e dallo Stato.
Articolo 17
- Ogni individuo ha il diritto ad avere
una proprietà privata sua personale o in comune con gli altri.
- Nessun individuo potrà essere
arbitrariamente privato della sua proprietà.
Articolo 18
Ogni individuo ha il diritto alla libertà
di pensiero, coscienza e di religione; tale diritto include la libertà
di cambiare religione o credo, e la libertà di manifestare, isolatamente
o in comune, sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio
credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei
riti.
Articolo 19
Ogni individuo ha il diritto alla libertà
di opinione e di espressione, incluso il diritto di non essere molestato
per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni
e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.
Articolo 20
- Ogni individuo ha il diritto alla libertà
di riunione e di associazione pacifica.
- Nessuno può essere costretto
a far parte di un'associazione.
Articolo 21
- Ogni individuo ha diritto di partecipare
al governo del proprio Paese, sia direttamente, sia attraverso rappresentanti
liberamente scelti.
- Ogni individuo ha diritto di accedere
in condizioni di eguaglianza ai pubblici impieghi del proprio Paese.
- La volontà popolare è
il fondamento dell'autorità del governo; tale volontà
deve essere espressa attraverso periodiche e veritiere elezioni, effettuate
a suffragio universale ed eguale, ed a voto segreto, o secondo una procedura
equivalente di libera votazione.
Articolo 22
Ogni individuo in quanto membro della società,
ha diritto alla sicurezza sociale nonchè alla realizzazione, attraverso
lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale ed in rapporto con
l'organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei diritti economici, sociali
e culturali indispensabili alla sua dignità ed al libero sviluppo
della sua personalità.
Articolo 23
- Ogni individuo ha diritto al lavoro,
alla libera scelta dell'impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni
di lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione.
- Ogni individuo, senza discriminazione,
ha diritto ad eguale retribuzione per eguale lavoro.
- Ogni individuo che lavora ha diritto
ad una remunerazione equa e soddisfacente che assicuri a lui stesso
e alla sua famiglia un'esistenza conforme alla dignità umana
ed integrata, se necessario, ad altri mezzi di protezione sociale.
- Ogni individuo ha il diritto di fondare
dei sindacati e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.
Articolo 24
Ogni individuo ha il diritto al riposo ed
allo svago, comprendendo in ciò una ragionevole limitazione delle
ore di lavoro e ferie periodiche retribuite.
Articolo 25
- Ogni individuo ha il diritto ad un tenore
di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della
sua famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario,
all'abitazione, e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari,
ed ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità
vedovanza, vecchiaia o in ogni altro caso di perdita dei mezzi di sussistenza
per circostanze indipendenti dalla sua volontà.
- La maternità e l'infanzia hanno
diritto a speciali cure ed assistenza. Tutti i bambini, nati nel matrimonio
o fuori di esso, devono godere della stessa protezione sociale.
Articolo 26
- Ogni individuo ha diritto all'istruzione.
L'istruzione deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le classi
elementari e fondamentali. L'istruzione elementare deve essere obbligatoria.
L'istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata
di tutti e l'istruzione superiore deve essere egualmente accessibile
a tutti sulla base del merito.
- L'istruzione deve essere indirizzata
al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento
del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l'amicizia fra
tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l'opera
delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.
- I genitori hanno diritto di priorità
nella scelta di istruzione da impartire ai loro figli.
Articolo 27
- Ogni individuo ha diritto di prendere
parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere
delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici.
- Ogni individuo ha diritto alla protezione
degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica,
letteraria e artistica di cui egli sia autore.
Articolo 28
Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale
e internazionale nel quale i diritti e la libertà enunciati in questa
Dichiarazione possano essere pienamente realizzati.
Articolo 29
- Ogni individuo ha dei doveri verso la
comunità, nella quale soltanto è possibile il libero e
pieno sviluppo della sua personalità.
- Nell'esercizio dei suoi diritti e delle
sue libertà, ognuno deve essere sottoposto soltanto a quelle
limitazioni che sono stabilite dalla legge per assicurare il riconoscimento
e il rispetto dei diritti e della libertà degli altri e per soddisfare
le giuste esigenze della morale, dell'ordine pubblico e del benessere
generale in una società democratica.
- Questi diritti e queste libertà
non possono in nessun caso essere esercitati in contrasto con i fini
e i principi delle Nazioni Unite.
Articolo 30
Nulla nella presente Dichiarazione può
essere interpretato nel senso di implicare un diritto di qualsiasi Stato
gruppo o persona di esercitare un'attività o di compiere un atto
mirante alla distruzione dei diritti e delle libertà in essa enunciati.
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