CASSAZIONE PENALE

Maltrattamenti : comunicato stampa LAV 17.07.2003
Storica legge contro il maltrattamento di animali approvata dal Senato: reclusione fino a tre anni e multe fino a 160.000 Euro.......

COMUNICATO STAMPA LAV 17.07.2003

STORICA LEGGE CONTRO IL MALTRATTAMENTO DI ANIMALI APPROVATA DAL SENATO: RECLUSIONE FINO A TRE ANNI E MULTE FINO A 160.000 EURO

LA LAV ESULTA: FINALMENTE UN NUOVO CODICE PENALE PER MILIONI DI ANIMALI GARANTIRA' GIUSTIZIA E RISPETTO ANCHE IN TEMA DI ABBANDONO DI CANI E GATTI, DOPING AI
CAVALLI, COMBATTIMENTI E CORSE CLANDESTINE, FESTE E SAGRE, COMMERCIO DI PELLI DI CANI E GATTI.

ORA MANCA SOLO IL TERZO ED ULTIMO SI’ DELLA CAMERA DEI DEPUTATI.

 

“Sarà vita dura per chi usa violenza e crudeltà contro
gli animali, un passo storico in avanti che non permetterà più a chi impiega cani per i combattimenti o tortura gatti o droga cavalli di farla franca e che, dopo il voto finale che la Camera potrà dare entro qualche giorno, porterà davvero l’Italia allo stesso livello degli altri Paesi proprio nel periodo di
Presidenza dell’Unione Europea. Una vera e propria
promozione degli animali nella serie A della considerazione giuridica”.

E’ il commento di Gianluca Felicetti, responsabile
Rapporti Istituzionali della LAV, all’odierna approvazione all’unanimità in sede deliberante, da parte della Commissione Giustizia del Senato, del Disegno di Legge trasmesso sei mesi fa all’unanimità dall’Aula della Camera contro il maltrattamento degli animali: si prevedono sanzioni fino a tre anni di
reclusione o multe da 3.000 a 160.000 euro con aumento
della metà della pena per chi causa la morte al di fuori dei casi previsti da leggi speciali.

 

L’incremento delle sanzioni contro l’abbandono di animali domestici, il divieto di doping ai cavalli, lo stop a sagre paesane con sevizie o strazio ad oche o maiali, la repressione delle organizzazioni mafiose dedite alle scommesse su competizioni clandestine (sarà punito anche chi punterà pur non essendo presente alle lotte), la creazione di un coordinamento tra le Forze dell’Ordine per l’applicazione delle norme, l’affidamento degli animali confiscati alle associazioni animaliste ed il riconoscimento di queste ultime come portatrici di finalità di tutela degli interessi lesi, sono altri punti fondamentali del Testo che al Senato ha visto apportare delle modifiche sia in positivo che in negativo rispetto a quanto
approvato precedentemente dalla Camera.

 

“La conferma dell’istituzione di un apposito titolo nel Codice penale, l’elevazione da contravvenzione a delitto dell’ormai superato ed anacronistico articolo 727 che eviterà prescrizioni ed oblazioni, l’adeguamento della normativa alla Giurisprudenza che già da qualche anno aveva iniziato a sanzionare le condotte contrarie agli animali in quanto lesive di
diritti di esseri senzienti e non più come reato contro la morale umana, sono un grande avanzamento che prende atto di quello culturale già presente da decenni nell’opinione pubblica – ha detto l’esponente della Lega Anti Vivisezione – siamo certi che
l’applicazione della nuova norma supererà anche alcuni punti che noi avremmo scritto in maniera migliore ma considerando che in genere da anni si depenalizzano le norme, dopo la mobilitazione degli scorsi mesi dobbiamo ringraziare i senatori di tutti gli schieramenti che, unendo i loro undici disegni di legge sottoscritti da ben 221 colleghi, la maggioranza assoluta di Palazzo Madama, hanno saputo costruire un percorso comune contro-corrente, favorito dal lavoro del relatore Zancan e dei presidenti Caruso e Centaro”.


“Stiamo per rendere finalmente giustizia alle migliaia di animali che in questi anni sono stati torturati e massacrati senza che la loro sofferenza avesse un effettivo valore per la legge – ha concluso il presidente della LAV Adolfo Sansolini - le innumerevoli adesioni organizzate dalla nostra associazione per una nuova legge stanno finalmente trovando una risposta adeguata che chiediamo venga ratificata in tempi brevissimi dalla Camera dei Deputati e quindi rivolgiamo un appello al Presidente Casini ed al Presidente della Commissione, Pecorella, per una rapida calendarizzazione del testo approvato dal Senato”.

Il disegno di legge approvato, in 'pillole' a cura di Gianluca Felicetti, responsabile Rapporti Istituzionali della LAV

-Crea un apposito titolo, il IX bis, del Codice penale, intitolato:”Dei delitti contro i sentimenti verso gli animali”.

-Maltrattamento e doping: reclusione da tre mesi ad un anno o multa da 3mila a 15mila euro per chi cagiona una lesione ad un animale, un danno alla salute, o sevizie o comportamenti, fatiche, lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche. Aumento della metà se deriva la morte dell’animale.

-Elevazione da contravvenzione a delitto: non permette l’estinzione del reato con una semplice oblazione ed allunga la prescrizione a 5 anni (7 e mezzo se prorogata) a fronte degli attuali 2 (3 se prorogata) che non permetteva finora, di fatto, la celebrazione dei processi.

-Abbandono di animali: arresto fino ad un anno o ammenda da 1.000 a 10mila euro.

-Detenzione incompatibile con natura degli animali o produttiva di grandi sofferenze: arresto fino ad un anno o ammenda da 1.000 a 10mila euro.

-Spettacoli o manifestazioni: con sevizie o strazio, o insostenibili per le caratteristiche etologiche, reclusione da quattro mesi a due anni e multa da 3mila a 15mila euro. Aumento di un terzo se vi sono scommesse o se ne deriva la morte dell’animale impiegato.

-Uccisione per crudeltà: reclusione da tre a diciotto mesi. Si supera la distinzione fra uccisione di animale altrui, considerato “patrimonio”, ed uccisione di animale proprio senza maltrattamento (finora non sanzionata, esempio, in eutanasia da un veterinario) o di animale “di nessuno” (previsione finora limitata a cani e gatti ma senza specifica sanzione).

-Combattimenti fra animali e competizioni non autorizzate: reclusione da uno a tre anni e multa da 5mila a 160mila euro per chi promuove, organizza o li dirige. Aumento di un terzo se presenti minorenni o persone armate o con promozione attraverso video.

-Allevamento, addestramento, fornitura di animali per combattimenti: reclusione da tre mesi a due anni e multa da 5mila a 30mila euro.

-Effettuazione di scommesse, anche se non presente ai combattimenti o competizioni: reclusione da tre mesi a due anni e multa da 5mila a 30mila euro.

-In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti: sono sempre disposti la confisca degli animali impiegati sia per i combattimenti che per i maltrattamenti ed affidamento ad associazioni con spese anticipate dallo Stato che potrà rivalersi sul condannato. E’ anche disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell’eventuale attività di trasporto, commercio o allevamento di animali; in caso di recidiva è disposta l’interdizione.

-Produzione, commercializzazione e importazione pelli di cani o gatti: arresto da tre mesi ad un anno e ammenda da 5mila a 100mila euro, confisca e distruzione del materiale.

-Sperimentazione senza anestesia se non autorizzata: reclusione da tre mesi ad un anno o multa da 300 a 15mila euro.

-Per l’applicazione della legge: creazione di un coordinamento interforze fra Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato e Polizie municipali e provinciali.

La vigilanza su questa come su tutte le altre norme di protezione degli animali viene esplicitamente affidata anche alle guardie particolari giurate delle associazioni zoofile.

Le entrate derivanti dall’applicazione saranno destinate dallo Stato alla realizzazione delle finalità della normativa.

-Interessi lesi: le associazioni animaliste riconosciute perseguono finalità di tutela degli interessi lesi dai reati previsti dalla presente legge.

-Attività formative: promozione fra Stato e Regioni dell’integrazione dei programmi didattici delle scuole di ogni ordine e grado in materia di etologia e rispetto degli animali

 CASSAZIONE PENALE

 

Art. 500
Diffusione di malattia degli animali
Chiunque cagiona la diffusione di una malattia ad animali pericolosa per il patrimonio zootecnico della Nazione è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se la diffusione avviene per colpa I'ammenda è fino a L.4.000.000.

Art. 638
Uccisione o danneggiamento di animali altrui
Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora animali che appartengono ad altri è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire seicentomila La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria. Non è punibile chi commette il fatto sopra volatili sorpresi nei fondi da lui posseduti e nel momento in cui gli arrecano danno.

Art. 672
Omessa custodia e malgoverno di animali
Chiunque lascia liberi o non custodisce con le debite cautele animali pericolosi da lui posseduti o ne affida la custodia a persona inesperta e punito con I'ammenda fino a L.500.000. Alla stessa pena soggiace:
1 - chi, in luoghi aperti abbandona a se stessi animali da tiro, da soma o da corsa, o li lascia comunque senza custodia, anche se non siano disciolti, o li attacca o conduce in modo da esporre a pericolo l'incolumità pubblica, ovvero li affida a persona inesperta;
2 - chi aizza o spaventa animali in modo da mettere in pericolo I'incolumità delle persone.

Art. 727
Maltrattamento di animali
Chiunque incrudelisce verso animali senza necessità o li sottopone a strazio o sevizie o a comportamenti e fatiche insopportabili per le loro caratteristiche, ovvero li adopera in giuochi, spettacolo o lavori insostenibili per la loro natura, valutata secondo le loro caratteristiche anche etologiche, o li detiene in condizioni incompatibili con la loro natura o abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'ammenda da lire due milioni a lire dieci milioni. La pena è aumentata, se il fatto è commesso con mezzi particolarmente dolorosi, quale modalità del traffico, del commercio, del trasporto, dell'allevamento, della mattazione o di uno spettacolo di animali, o se causa la morte dell'animale: in questi casi la condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca degli animali oggetto di maltrattamento, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Nel caso di recidiva la condanna comporta l'interdizione dall'esercizio dell'attività di commercio, di trasporto, di allevamento, di mattazione o di spettacolo. Chiunque organizza o partecipa a spettacoli o manifestazioni che comportino strazio o sevizie per gli animali è punito con l'ammenda da lire due milioni a lire dieci milioni. La condanna comporta la sospensione per almeno tre mesi della licenza inerente l'attività commerciale o di servizio e, in caso di morte degli animali o di recidiva, l'interdizione dall'esercizio dell'attività svolta. Qualora i fatti di cui ai commi precedenti siano commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine la pena è aumentata della metà e la condanna comporta la sospensione della licenza di attività commerciale, di trasporto o di allevamento per almeno dodici mesi

Cod.pen.Art.727
La ragione dell'incriminazione di cui all'art.727 cod.pen, va ricercata nella ripugnanza che gli atti di crudeltà verso gli animali destano nella comunità.Tali atti contrastano con la gentilezza dei costumi e, se tollerati, costituirebbero una scuola di morale insensibilità alle altrui sofferenze.
Cod.pen.Art.727
Il reato di maltrattamento di animali, pur avendo carattere commissivo in ogni ipotesi, in quanto consiste sempre in un fatto contrario al sentimento comune tutelato dalla legge, può commettersi sia mediante azione (come il più delle volte avviene) sia mediante omissione es.lasciando patire la fame e la sete agli animali.
Cod.pen.Art.727
In via di principio, il reato di cui all'art.727 del cod.pen., in considerazione del tenore letterale della norma (maltrattamenti) e del contenuto di essa (ove si parla non solo di sevizie, ma anche di sofferenze ed affaticamento), tutela gli animali in quanto autonomi esseri viventi, dotati di sensibilità psico-fisica e capaci di reagire agli stimoli del dolore, ove essi superino una soglia di normale tollerabilità. La tutela penale, dunque, è rivolta agli animali in considerazione della loro natura. Le utilità morali e materiali che essi procurano all'uomo devono essere assicurate nel rispetto delle leggi naturali e biologiche, fisiche e psichiche, di cui ogni animale, nella sua specificità, è portatore.
Cod.pen.Art.727
Commette reato chi senza necessità sottopone animali a torture, nel caso in cui, anche per colpa, si cagionino all'animale delle sofferenze senza giustificato motivo, offendendo il costume sociale che, nei rapporti con gli animali, deve essere improntato a un sentimento di pietà e di civile mitezza. Costituisce pertanto violazione della norma citata, il fatto di trasportare un cane nel portabagagli dell'autovettura lasciando il coperchio appena socchiuso e facendo così soffrire il cane per insufficenza d'aria, sopratutto quando l'ambiente sia più o meno impregnato da esalazioni di benzina.
Cod.pen.Art.727
In linea di principio non può contestarsi la liceità dell'allevamento intensivo di bovini (cosiddetto "in batteria") ma non può consentirsi che per farvi luogo, si oltrepassino allo scopo di mera speculazione, i limiti posti dalla legge a tutela degli animali. Integra, pertanto, l'ipotesi di torture inflitte senza necessità l'allevamento di vitelli in celle buie d a temperatura elevata e tanto strette da impedire che essi possano sdraiarsi per riposare, consentendo solo la possibilità di piegare i ginocchi, non potendosi considerare necessità, l'interesse dell'allevatore ad un più rapido ingrassamento delle bestie, evitando altresì spese maggiori per assicurare allo stesso un ospazio più ampio tale da consentirne il decubito. Il concetto di utilità economica, può bensì, postulare la necessità di particolari sistemi di produzione che travalichino quelli di uso normale e tradizionale, ma a condizione che con essi non vengano violati interessi penalmente tutelati, come quelli del sentimento etico di umanità verso gli animali.
Cod.pen.Art.727
Nell'ipotesi di atto di crudeltà verso animali, a differenza di quanto avviene nelle ipotesi di sottoposizione degli animali a eccessive fatiche o a torture la legge non pone la riserva della necessità, perchè l'incrudelimento presuppone concettualmente l'assenza di qualsiasi giustificabile motivo da parte dell'agente. Di conseguenza il giudice di merito che abbia accertato un fatto in cui si concretizza l'incrudelimento verso gli animali, non è tenuto ad indagare circa la mancanza di necessità.
Cod.pen.Art.727
Per la sussistenza della contravvenzione di cui all'art. 727 cod.pen. nella ipotesi di sottoposizione di animali a fatiche occorre che l'animale sia sottoposto senza necessità a fatica eccessiva, tale cioè che non sia sopportabile senza naturale danno o pericolo per l'animale stesso.Esula, pertanto, dalla predetta ipotesi il fatto del contadino che, nel trasferirsi nel luogo di lavoro, con un carro agricolo trainato da un mulo, si fa seguire dal cane costringendolo a camminare ad andatura normale sotto il carro, legato con una catenella, secondo una consuetudine invalsa in alcune zone del Mezzogiorno.
Cod.pen.Art.727
La Convezione Europea sulla Protezione degli Animali nei trasporti internazionali, firmata a Bonn il 12 luglio 1973, ratificata anche dall'Italia, contiene dei principi che devono trovare applicazione anche nei trasporti nazionali: l'obbligo di garantire "Acque e alimentazionie" durante il trasporto (art.6 punto 4); l'obbligo di utilizzazione di "mezzi adeguati" (art.9); l'obbligo di impedire "Deiezioni sugli animali posti ai livelli inferiori" nel caso di sovrapposizione di strutture (art.39)
Cod.pen.Art.727
L'art. 727 tutela l'animale, come essere vivente, da tutte quelle attività dell'uomo, che possano comportare l'inflizione di un dolore che superi la normale soglia di tollerabilità. Ne deriva che se per necessità deba essere data la morte ad un animale, il mezzo da usare deve essere scelto tra quelli idonei, ad evitare inutili patimenti e a non ingenerare ripugnanza. Non presenta tale carattere l'uccisione realizzata con uno o più colpi di badile, sia perchè siffatto metodo rivela totale carenza di comprensione verso le bestie, sia perchè determina ripulsa nell'uomo che vi assiste.
Cod.pen.Art.727
Nell'ipotesi di giudizio per matrattamenti di animali, è legittima la costituzione di parte civile dell'"unione amici del cane e del gatto", in persona del suo presidente. A detto ente è infatti riconosciuto l'interesse alla tutela di beni che le norme penali proteggono. Ne deriva pertanto che ad esso spetta la legittimazione a far valere l'eventuale danno prodotto dalla lesione di detti interessi.
Cod.pen.Art.727
La circostanza aggravante di cui all'art.61 n.1 cod.pen. compatibile con il reato di maltrattamento di animali, in quanto nella fattispecie tipica del reato non rientra, come elemento necessario, la "futilità", indica la sproporzione tra l'azione compiuta ed il motivo per il quale si è agito, o la finalità che si mirava a conseguire. (Nella specie la Corte ha ritenuto la configurabilità dell'aggravante, poichè il motivo, che aveva indotto l'imputato ad uccidere un cane, era stato quello di evitare che la bestia potesse eventualmente morire in una cavità della sua abitazione con tutte le ovvie conseguenze; finalità realizzabile con l'opportuno allontanamento dell'animale)
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