CASSAZIONE PENALE
Maltrattamenti : comunicato
stampa LAV 17.07.2003 COMUNICATO STAMPA LAV 17.07.2003 STORICA LEGGE CONTRO IL MALTRATTAMENTO DI ANIMALI APPROVATA DAL SENATO: RECLUSIONE FINO A TRE ANNI E MULTE FINO A 160.000 EURO LA LAV ESULTA:
FINALMENTE UN NUOVO CODICE PENALE PER MILIONI DI ANIMALI GARANTIRA'
GIUSTIZIA E RISPETTO ANCHE IN TEMA DI ABBANDONO DI CANI E GATTI, DOPING
AI ORA MANCA SOLO IL TERZO ED ULTIMO SI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI.
Sarà
vita dura per chi usa violenza e crudeltà contro E il commento
di Gianluca Felicetti, responsabile
Lincremento
delle sanzioni contro labbandono di animali domestici, il divieto
di doping ai cavalli, lo stop a sagre paesane con sevizie o strazio
ad oche o maiali, la repressione delle organizzazioni mafiose dedite
alle scommesse su competizioni clandestine (sarà punito anche
chi punterà pur non essendo presente alle lotte), la creazione
di un coordinamento tra le Forze dellOrdine per lapplicazione
delle norme, laffidamento degli animali confiscati alle associazioni
animaliste ed il riconoscimento di queste ultime come portatrici di
finalità di tutela degli interessi lesi, sono altri punti fondamentali
del Testo che al Senato ha visto apportare delle modifiche sia in positivo
che in negativo rispetto a quanto
La conferma
dellistituzione di un apposito titolo nel Codice penale, lelevazione
da contravvenzione a delitto dellormai superato ed anacronistico
articolo 727 che eviterà prescrizioni ed oblazioni, ladeguamento
della normativa alla Giurisprudenza che già da qualche anno aveva
iniziato a sanzionare le condotte contrarie agli animali in quanto lesive
di
Il disegno di
legge approvato, in 'pillole' a cura di Gianluca Felicetti, responsabile
Rapporti Istituzionali della LAV -Crea un apposito titolo, il IX bis, del Codice penale, intitolato:Dei delitti contro i sentimenti verso gli animali. -Maltrattamento e doping: reclusione da tre mesi ad un anno o multa da 3mila a 15mila euro per chi cagiona una lesione ad un animale, un danno alla salute, o sevizie o comportamenti, fatiche, lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche. Aumento della metà se deriva la morte dellanimale. -Elevazione da contravvenzione a delitto: non permette lestinzione del reato con una semplice oblazione ed allunga la prescrizione a 5 anni (7 e mezzo se prorogata) a fronte degli attuali 2 (3 se prorogata) che non permetteva finora, di fatto, la celebrazione dei processi. -Abbandono di animali: arresto fino ad un anno o ammenda da 1.000 a 10mila euro. -Detenzione incompatibile con natura degli animali o produttiva di grandi sofferenze: arresto fino ad un anno o ammenda da 1.000 a 10mila euro. -Spettacoli o manifestazioni: con sevizie o strazio, o insostenibili per le caratteristiche etologiche, reclusione da quattro mesi a due anni e multa da 3mila a 15mila euro. Aumento di un terzo se vi sono scommesse o se ne deriva la morte dellanimale impiegato. -Uccisione per crudeltà: reclusione da tre a diciotto mesi. Si supera la distinzione fra uccisione di animale altrui, considerato patrimonio, ed uccisione di animale proprio senza maltrattamento (finora non sanzionata, esempio, in eutanasia da un veterinario) o di animale di nessuno (previsione finora limitata a cani e gatti ma senza specifica sanzione). -Combattimenti fra animali e competizioni non autorizzate: reclusione da uno a tre anni e multa da 5mila a 160mila euro per chi promuove, organizza o li dirige. Aumento di un terzo se presenti minorenni o persone armate o con promozione attraverso video. -Allevamento, addestramento, fornitura di animali per combattimenti: reclusione da tre mesi a due anni e multa da 5mila a 30mila euro. -Effettuazione di scommesse, anche se non presente ai combattimenti o competizioni: reclusione da tre mesi a due anni e multa da 5mila a 30mila euro. -In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti: sono sempre disposti la confisca degli animali impiegati sia per i combattimenti che per i maltrattamenti ed affidamento ad associazioni con spese anticipate dallo Stato che potrà rivalersi sul condannato. E anche disposta la sospensione da tre mesi a tre anni delleventuale attività di trasporto, commercio o allevamento di animali; in caso di recidiva è disposta linterdizione. -Produzione, commercializzazione e importazione pelli di cani o gatti: arresto da tre mesi ad un anno e ammenda da 5mila a 100mila euro, confisca e distruzione del materiale. -Sperimentazione senza anestesia se non autorizzata: reclusione da tre mesi ad un anno o multa da 300 a 15mila euro. -Per lapplicazione della legge: creazione di un coordinamento interforze fra Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato e Polizie municipali e provinciali. La vigilanza su questa come su tutte le altre norme di protezione degli animali viene esplicitamente affidata anche alle guardie particolari giurate delle associazioni zoofile. Le entrate derivanti dallapplicazione saranno destinate dallo Stato alla realizzazione delle finalità della normativa. -Interessi lesi: le associazioni animaliste riconosciute perseguono finalità di tutela degli interessi lesi dai reati previsti dalla presente legge. -Attività formative: promozione fra Stato e Regioni dellintegrazione dei programmi didattici delle scuole di ogni ordine e grado in materia di etologia e rispetto degli animali |
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Art. 500 Cod.pen.Art.727 |